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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75562
Regno d'Italia 44 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata

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In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno

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Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella

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L'assegno circolare contiene: 1° la denominazione di « assegno circolare » inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa incondizionata di pagare

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L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

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Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

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L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici

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Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso deve esibire l'assegno, irregolare

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L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

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L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.

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Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più

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L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

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Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità

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Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo nei casi previsti nei

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Il traente dell'assegno bancario può subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme

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Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.

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Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono

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L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorchè il terzo non

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Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi

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termine indicato nel comma precedente.

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Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente

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I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli

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Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza

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Il decreto deve essere notiticato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinchè, a

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regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.

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accanto al nome del trattario l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

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trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.

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Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si

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Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola « non trasferibile » non si fa luogo ad ammortamento ma il prenditore ha diritto di ottenere a

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Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel Codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su

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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola « non trasferibile » non si fa luogo alla procedura

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L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta

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La fede di credito contiene: 1° la denominazione di « fede di credito » inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa di pagare una somma

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Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola « non trasferibile », non si fa luogo alla procedura

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decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purchè non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.

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L'assegno bancario libero contiene: 1° la denominazione di « assegno bancario libero » inserita nel contesto del titolo; 2° l'ordine incondizionato

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Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene: 1° la denominazione di « vaglia cambiario » inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa

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festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

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Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione

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L'assegno bancario emesso con la clausola « non trasferibile » non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel

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L'assegno bancario (chèque) contiene: 1° la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in

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ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al

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in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in

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L'assegno bancario piazzato contiene: 1° la denominazione di « assegno bancario piazzato » inserita nel contesto del titolo; 2° l'ordine di pagare

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